Legge di Bilancio 2024

Il 30.12.2023 è stata pubblicata la nuova legge di bilancio 2024 (L. 30.12.2023 n. 213), in vigore dall’1.1.2024.

Di seguito si riassumono le principali novità che riguardano imprese e professionisti.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

 

Fringe benefit 2024 – Incremento della soglia di esenzione

La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 è elevata da 258,23 euro a:

  • 1.000 euro, per tutti i dipendenti;
  • 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
 

Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)

Viene prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione detenute alla data del 01.01.2024. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili).

Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 30.6.2024, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.

Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione viene prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

L’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:

  • per l’intero ammontare, entro il 30.6.2024;
  • oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.6.2024, il 30.6.2025 e il 30.6.2026; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2024.
 

Cessioni di fabbricati con interventi superbonus – Plusvalenza

A partire dal 01.01.2024, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus, la vendita di immobili è rilevante ai fini delle imposte sui redditi.

Sono esplicitamente esclusi gli immobili:

  • acquisiti per successione;
  • che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 5 anni, per la maggior parte di tale periodo.

Con riguardo alle modalità di determinazione dei costi inerenti ai fini del calcolo della plusvalenza, viene stabilito che:

  • se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all’atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi;
  • se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all’atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese.
 

Imponibilità della costituzione dei diritti reali immobiliari

La legge di bilancio 2024 interviene sull’art. 9 co. 5 del TUIR, mitigando il principio di equiparazione tra cessione a titolo oneroso di immobili e costituzione/trasferimenti di diritti reali, applicandolo solo laddove le norme non prevedano diversamente. Inoltre, si introduce nell’art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR la previsione secondo cui si tassano tra i redditi diversi non solo quelli derivanti dalla concessione del diritto di usufrutto su immobili, ma anche quelli “derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento”.

 Locazioni brevi Aumento dell’aliquota al 26%

È stata elevata l’aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, a tali contratti, con la possibilità di conservare l’aliquota ordinaria (21%) per un solo immobile destinato alla locazione breve.

 Regolarizzazione del magazzino

A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È prevista la facoltà:

  • sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  • sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.

L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 versando:

  • Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi:
    • L’IVA, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto;
    • un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
  • nel caso di iscrizione di esistenze iniziali:
    • un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.
 

Nuove aliquote per IVIE e IVAFE

Dal 2024 l’IVIE passa dal precedente 0,76% all’1,06%, mentre l’IVAFE si incrementa dal precedente 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list.

 Plusvalenze su partecipazioni realizzate da società non residenti

Dal 2024, le plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti, ove tassate anche in Italia, sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26% sul solo 5% del relativo ammontare.

Operativamente, la modifica interessa le cessioni effettuate da società con sede in Francia e a Cipro; per i cedenti residenti in altri Stati europei, infatti, le plusvalenze sono tassate solo nei rispettivi Stati di residenza in base alle Convenzioni internazionali.

 

Ritenuta sulle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione

Dall’1.4.2024, saranno soggette a ritenuta d’acconto anche le provvigioni percepite:

  • dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
  • dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
 

 Interventi “edilizi” – Aumento della ritenuta sui bonifici “parlanti”

A decorrere dall’1.3.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici “parlanti” salirà dall’8% all’11%.

 

Ruoli scaduti per importi superiori a 100.000 euro – Divieto di compensazione nel modello F24

Si prevede un divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.

 

Plusvalenze sulla cessione di metalli preziosi

Viene eliminata la possibilità di determinare il reddito imponibile nella misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo della cessione dei metalli preziosi nel caso in cui non ci fosse un costo d’acquisto documentato. A partire dal 2024, quindi, se il contribuente non sarà in grado di documentare il costo di acquisto, l’ammontare imponibile come reddito diverso sarà pari al corrispettivo percepito.

 

Aliquota IVA per i pellet

Per i mesi di gennaio e febbraio 2024, così come per l’anno 2023, l’aliquota IVA riferita alle cessioni di pellet è stabilita nel 10%, in deroga all’aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.

 

Aliquota IVA per i prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile

È innalzata dal 5% al 10% l’aliquota IVA per:

  • il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
  • le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);
  • i pannolini per bambini;
  • i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, e per le coppette mestruali.

È innalzata dal 5% al 22% l’aliquota IVA per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

 

Credito d’imposta autotrasportatori merci conto terzi

Viene esteso anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 il credito d’imposta per l’acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022 a favore degli autotrasportatori di merci per conto terzi.

 

Rinvio di “plastic tax” e “sugar tax”

È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.7.2024 dell’efficacia delle disposizioni relative a “plastic tax” e “sugar tax”.

 

 

ALTRE PRINCIPALI NOVITA’

 

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

In via sperimentale per il biennio 2024-2025, i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.95 potranno riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi precedenti l’1.1.2024:

  • non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria;
  • né soggetti ad alcun obbligo contributivo.

Tale possibilità viene ammessa a condizione che i periodi temporali oggetto di riscatto siano compresi tra l’anno del primo contributo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditati.

 

Modifica alla disciplina dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipata

Viene modificata, per i lavoratori il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31.12.95, la disciplina:

  • dei requisiti richiesti per l’accesso ai trattamenti pensionistici di vecchiaia: viene ridotta la misura minima del trattamento pensionistico maturato posta come condizione per il riconoscimento del trattamento di vecchiaia (ora pari a 1,0 volta la misura dell’assegno sociale);
  • dei requisiti, del termine di decorrenza e della misura del trattamento di pensione anticipata:
    • requisito anagrafico (attualmente pari a 64 anni);
    • anzianità di contribuzione effettiva pari ad almeno 20 anni.

Per tale tipologia di pensione anticipata, l’importo soglia viene stabilito pari ai seguenti coefficienti moltiplicatori dell’assegno sociale:

  • 3,0 volte l’assegno sociale per le donne senza figli e per gli uomini;
  • 2,8 volte per le donne con un figlio;
  • 2,6 volte per le donne con almeno due figli.
 

Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti

Viene introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali, entro il 31.12.2024, per le imprese, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese:

  • con sede legale in Italia;
  • aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia.

L’obbligo non riguarda le imprese agricole.