Legge di Bilancio 2023

Sul S.O. n. 43 alla G.U. 29.12.2022 n. 303 è stata pubblicata la L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bi­lancio 2023), in vigore dall’1.1.2023. 

Di seguito si riepilogano le principali novità.

 

Novità in materia agevolativa e fiscale

Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

I crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche per il primo trimestre 2023, con un incremento delle misure.        

Le percentuali sono pari a:

v  45%: per le imprese energivore, le imprese gasivore e le imprese non gasivore;

v  35%: per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

 

I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023 e sono cedibili a terzi.

 

Credito d’imposta per il carburante delle imprese agricole e della pesca.

Alle imprese agricole e della pesca, nonché alle imprese esercenti attività agromecca­nica (codice ATECO 1.61), viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2023.

 

Regime Forfetario

È stato innalzato il tetto massimo annuo di ricavi o compensi per poter beneficiare di tale regime da euro 65.000 ad euro 85.000.

Il regime forfetario terminerà invece con effetto immediato in corso d’anno qualora il totale dei ricavi o compensi dovesse eccedere euro 100.000, questa ipotesi comporterà il versamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto per le operazioni causa di esclusione.

 

Nuova Flat Tax Incrementale

I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfettario, possono applicare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.

La base di calcolo su cui applicare tale aliquota è costituita dalla differenza tra il reddito del 2023 e il reddito d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, ridotto del 5%. 

In ogni caso, la base imponibile non può essere superiore a 40.000,00 euro.

 

Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata

Le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono innalzate:

ü  Da 400.000 a 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi;

ü  da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

 

Superbonus 110%

La percentuale di detrazione applicata agli interventi riguardanti il Superbonus a partire dal
2023 rimane pari al 110% per le seguenti casistiche:

v  interventi effettuati dai proprietari, o comproprietari di immobili fino a quattro unità per i quali alla
data del 25 novembre 2022, risulta presentata la CILAS (Comunicazione di Inizio
Lavori Asseverata Superbonus);

v  interventi effettuati dai condomini per i quali:

o  la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

o  la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata;

v  interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abi­litativo.

 

Detrazione IRPEF dell’IVA pagata per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica

È prevista una detrazione IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali.

 

Bonus Mobili

Per il 2023 viene aumentato da 5.000,00 a 8.000,00 euro il limite di spesa detraibile del c.d. “bonus mobili”.

 

Assegnazione agevolata ai soci

Sono stati riaperti i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni:

·        assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;

·        trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2023.

 

Estromissione dei beni delle imprese individuali

È stata riaperta la disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera im­prenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.

 

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni

Viene riaperta la possibilità, a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2023, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite. Imposta sostitutiva pari al 16%.

 

Ammortamento dei fabbricati strumentali delle Imprese operanti nel commercio di prodotti di consumo al dettaglio

Viene incrementata al 6% l’aliquota di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati per l’esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.

La disposizione si applica per i periodi d’imposta 2023-2027.

 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Viene prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022.

 

Operazioni inesistenti in reverse charge – Sanzioni

Le operazioni inesistenti, ove la fattispecie sia soggetta a inversione contabile, vengono assoggettate alle ordinarie sanzioni, come se si trattasse di operazioni imponibili.

Potranno essere irrogate le sanzioni da indebita detrazione (pari al 90% dell’IVA) e da dichiarazione infedele (dal 90% al 180% dell’IVA). Se il cessionario non è stato partecipe della frode, potranno esserci sanzioni comprese tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000,00 euro.

 

Legge Sabatini

Viene rifinanziata l’agevolazione e viene prevista l’estensione di 6 mesi (quindi da 12 a 18 mesi) del termine per

l’ultimazione degli investimenti relativi a contratti stipulati dall’1.1.2022 al 30.6.2023.

 

Rinegoziazione mutui

Si prevede la possibilità di rinegoziare un tasso fisso sui mutui ipotecari a tasso variabile, in origine non superiori a 200.000 euro, per chi ha un’Isee non superiore a 35.000 euro e senza ritardi nei pagamenti delle rate.

 

Rinvio di “plastic tax” e “sugar tax

È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.1.2024 dell’efficacia delle disposizioni relative:

·       all’imposta sul consumo dei manufatti con sin­golo impiego (c.d. “plastic tax”);

·       all’imposta sul consumo delle bevande anal­coliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).

 

 

Novità in materia di definizione fiscale

 

Col fine di regolarizzare le posizioni con il Fisco, la suddetta legge introduce una serie di strumenti di cui il contribuente può usufruire. Tra i quali:

  • v  Definizione degli avvisi bonari: definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato relative ai periodi d’imposta in corso nel 2019,2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della seguente disposizione. Sanzioni ridotte al 3% e possibilità di pagamento dilazionato in 20 rate trimestrali.

    v  Definizione degli accertamenti: Per quanto riguarda gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione e i processi verbali di contestazione non ancora impugnati ma le cui tempistiche per l’impugnazione sono ancora valide, notificati o consegnati entro il 31 marzo 2023; sono previste delle agevolazioni che prevedono una riduzione delle sanzioni ad 1/18 (rispetto alla disciplina attuale).

    v  Sanatoria degli errori formali: È prevista una sanatoria degli errori formali commessi sino al 31.10.2022. La sanatoria si perfeziona con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.

    v  Ravvedimento operoso speciale: consente al contribuente di rimuovere alcune violazioni commesse nell’applicazione della legge fiscale. Esso si differenzia dall’ordinario ravvedimento operoso per la circostanza che le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e per la possibilità di versamento in 8 rate.

    v  Definizione delle liti pendenti: In materia di controversie tributarie, ancora non archiviate e con controparte l’Agenzia delle Entrate, sono previste delle riduzioni sul valore della disputa a seconda del grado di giudizio in cui essa è definita.

    v  Omessi versamenti delle rate istituti deflativi del contenzioso: È stata introdotta la facoltà di regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima dovute a seguito degli istituti deflativi del contenzioso.

    v  Rottamazione dei ruoli: La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accer­tamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Ri­scossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022. Il con­tri­­buente, presentando domanda entro il 30.4.2023, bene­ficia dello sgravio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.

v  Stralcio dei ruoli fino a 1.000 euro: È previsto uno stralcio automatico delle cartelle di pagamento con valore fino ad euro 1.000 (comprendenti il valore capitale, gli interessi e le relative sanzioni) affidate agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015.

 

                                                                                             Novità in materia di cripto-attività

 

Regime fiscale delle cripto-attività

Il regime fiscale delle cripto-attività è stato formulato ex novo dalla legge di bilancio 2023.

Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nel nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR che fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.

Tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000,00 euro nel periodo d’imposta e in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.

Le plusvalenze e gli altri redditi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR sono as­sog­gettati all’imposta sostitutiva del 26% di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97.

Per i Soggetti imprenditori, la legge di bilancio 2023 ha inserito nell’art. 110 del TUIR il nuovo co. 3-bis, ai sensi del quale, in deroga ai criteri di valutazione previsti in via generale dallo steso art. 110, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d’imposta, a prescindere dall’imputazione a Conto economico. Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività si estende anche all’IRAP.

 

Obblighi di monitoraggio

Per quanto riguarda il quadro RW, attraverso una modifica all’art. 4 co. 1 del DL 167/90, sono state incluse in modo espresso tra le attività oggetto di segnalazione le cripto-attività.

 

Imposta di bollo e IVAFE

A partire dall’1.1.2023 anche le cripto-attività saranno soggette all’imposta di bollo e all’IVAFE nella misura proporzionale del 2 per mille.

L’IVAFE è dovuta nel caso in cui le cripto-attività siano detenute presso un intermediario non residente, o se siano archiviate su chiavette, PC o smartphone.

 

Rideterminazione del valore delle cripto-attività

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-atti­vi­tà possedute alla data dell’1.1.2023, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.

 

Regolarizzazione delle cripto-attività

Viene disciplinata una apposita procedura di regolarizzazione delle violazioni pregresse, sia in ambito reddituale che di monitoraggio fiscale.

 

 

Principali novità in materia di lavoro occasionale e previdenza

Disciplina delle prestazioni occasionali

Le principali novità riguardano:

·l’innalzamento, da 5.000,00 a 10.000,00 euro, del limite economico posto in capo agli utilizzatori;

·un ampliamento generalizzato del limite relativo alla forza lavoro, in virtù del quale potranno accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, invece di 5;

Viene vietato alle imprese del settore agricolo il ricorso al contratto di prestazione occasionale, a prescindere dalla tipologia di prestatore impiegato. Conseguentemente, viene introdotto, per il biennio 2023-2024, un istituto ad hoc per la fruizione di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato riferite ad attività stagionali, ossia il “Contratto per l’impiego occasionale di manodopera agricola”.

Quota 103 (Pensione anticipata flessibile)

Si riconosce in via sperimentale, per il solo 2023, un accesso pensionistico anticipato denominato “pensione anticipata flessibile” per coloro che possiedono congiuntamente:

·un’età anagrafica di almeno 62 anni;

·41 anni di contributi. 

Tali requisiti devono essere raggiunti entro il 31.12.2023, anche se il relativo diritto al pensionamento può essere esercitato successivamente.

 

 

Novità in materia di utilizzo dei contanti

 

Innalzamento del limite al trasferimento del denaro contante

A partire dall’1.1.2023, il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi non è più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro), ma di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro).